Carlo Cicala parla della nuova transazione fiscale, che ha fatto ingresso nella composizione negoziata della crisi di impresa con la pubblicazione del D.lgs. 136/2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 27.9.2024.
L’intervento è svolto nell’ambito del Seminario di studi “Il Codice della Crisi e il decreto correttivo”, tenutosi a Monopoli il 20.9.2024, organizzato dall’Associazione Egnathia ed introdotto dal Dott. Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano.
La relazione ha per oggetto le caratteristiche della nuova transazione fiscale prevista dall’art. 22 bis del CCII e in particolare:
- Introduzione della transazione fiscale: Con il nuovo articolo 23 comma 2-bis del CCI, la transazione fiscale è ora parte integrante della composizione negoziata. In passato, questa possibilità era stata annunciata ma poi ritirata. Il correttivo del 2024 consente ora all’imprenditore di proporre una transazione fiscale immediatamente dopo l’apertura della composizione negoziata, anche in casi di crisi o insolvenza.
- Caratteristiche della transazione fiscale:
- La proposta deve risultare più vantaggiosa per l’erario rispetto alla liquidazione giudiziale.
- È richiesta l’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza della proposta.
- La verifica da parte del giudice è puramente formale, senza possibilità di intervento dell’esperto nella transazione fiscale.
- Cram down: Non è previsto il cram down (imposizione forzata dell’accordo ai creditori dissenzienti) all’interno della composizione negoziata, ma può essere ottenuto tramite altri strumenti come l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato.
- Ambito di applicazione: La transazione fiscale copre i tributi erariali (inclusa l’IVA), ma sono esclusi i contributi previdenziali, assicurativi e i tributi locali, che invece possono beneficiare del cram down in altre procedure come il concordato o l’accordo di ristrutturazione.
- Problematiche precedenti: Prima del correttivo, la possibilità di presentare una domanda di transazione fiscale durante la composizione negoziata era dibattuta. Con la riforma, il problema persiste solo per i tributi non erariali. Tuttavia, tali domande possono comunque essere inserite nell’ambito di accordi di ristrutturazione o concordati.
- Il ruolo dell’esperto: Il correttivo menziona l’esperto solo marginalmente nella transazione fiscale. Tuttavia, viene evidenziata la sua importanza nelle altre fasi della composizione negoziata, dove deve garantire la buona riuscita delle trattative e vigilare sulle potenziali ripercussioni delle transazioni fiscali sui creditori di pari grado.
- Prospettive future e il cram down: Il correttivo ha limitato l’utilizzo del cram down fiscale, rendendolo più difficile da ottenere nell’accordo di ristrutturazione, con nuove soglie di soddisfazione per i creditori pubblici e altre limitazioni.